Revisione norma UNI 10818 2023: le novità su progettazione e posa dei serramenti

La normativa UNI 10818 è stata revisionata (nuovo aggiornamento online dal 05/10/2023) modificando di fatto ruoli e responsabilità nella progettazione e posa dei serramenti. Scopri cosa cambia nella fornitura in opera di finestre, porte, chiusure oscuranti e accessori, quali sono i nuovi ruoli e responsabilità del serramentista e in che modo occorre adeguarsi al nuovo aggiornamento della norma per essere in regola.

Come cambia la progettazione della posa

Dopo un lungo iter sul testo da parte del Gruppo di lavoro UNI/CT 033/GL 12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori”, coordinato da UNICMI, è stato pubblicato l’aggiornamento della norma UNI 10818 “Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera“. La Norma UNI 10818 è stata rivisitata e aggiornata con l’intento di offrire un quadro completo su ruoli e responsabilità nel processo di fornitura in opera di finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti. Rispetto alla precedente edizione del 2015, vengono introdotte alcune importanti novità riguardanti l’aggiunta della definizione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo di fornitura e sostituzione di serramenti, inteso come tutte le attività inerenti a progetto esecutivo della posa, posa in opera, collaudi finali, nei seguenti due casi:

  1. presenza del progettista architettonico e del direttore dei lavori;
  2. interventi minori in cui tali operatori non sono presenti.

Interventi sui serramenti inclusi nella nuova UNI 10818

Precisando che si tratta di una norma volontaria, l’aggiornamento della norma UNI 10818 è applicabile a serramenti manuali o motorizzati delle seguenti tipologie:

  • finestre e porte esterne pedonali coperte rientranti tra quelle definite nella UNI EN 14351-1, con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni, incluse finestre da tetto se inserite in coperture inclinate;
  • porte interne pedonali rientranti tra quelle definite nella dalla UNI EN 14351-2, con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni;
  • chiusure oscuranti e altri prodotti rientranti tra quelle definite nella UNI EN 13659 (tende esterne alla veneziana, persiane avvolgibili, persiane a battente, persiane alla veneziana, persiane a soffietto, ecc.), con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni.

Interventi esclusi dalla norma UNI 10818:2023

Esattamente come nella versione precedente, la revisione esclude invece le seguenti tipologie di serramenti:

  • finestre e porte esterne pedonali con prestazioni di resistenza al fuoco e di controllo fumo;
  • porte pedonali motorizzate diverse da quelle a battente e inizialmente progettate per installazione motorizzata;
  • porte industriali, commerciali, da garage ed i cancelli rientranti tra quelle definite nella UNI EN 13241;
  • serramenti inseriti in facciate continue;
  • tende esterne e altri prodotti rientranti tra quelle definite nella UNI EN 13561, solo qualora non facciano parte del progetto complessivo di posa in opera;
  • cupole monolitiche poste su coperture piane rientranti tra quelle definite nella UNI EN 1873 e lucernari continui posti in coperture definiti dalla UNI EN 14963;
  • interventi di manutenzione su serramenti preesistenti.

Fornitura e posa in opera di serramenti: definizione dei ruoli

La nuova norma, oltre a definire le diverse fasi di processo che compongono la fornitura in opera di serramenti (“progetto esecutivo della posa”, “posa in opera dei serramenti”, “verifica finale delle opere collaudo)”, definisce anche il perimetro dei ruoli di committente, costruttore edile, direttore dei lavori, distributore / rivenditore, fabbricante, fornitore/installatore di materiali e prodotti complementari, fornitore di serramenti, installatore/posatore, progettista architettonico.

L’illustrazione dei diversi ruoli comprende anche la definizione delle responsabilità di ciascuno, a seconda delle diverse fasi del processo di fornitura in opera dei serramenti.

Il testo comprende anche un’appendice informativa che indica quali sono le condizioni contrattuali minime che offrono garanzia di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, ferme restando sia la disciplina regolamentata dalla legislazione civile che le applicazioni della giurisprudenza.

Le indicazioni contrattuali minime sopra citate riguarderebbero:

  • Definizione dei soggetti coinvolti;
  • Indicazioni dell’oggetto del contratto in tutte le sue parti
  • Corrispettivo del contratto;
  • Tempi di realizzazione, con incluse modalità di risoluzione e recesso, gestione delle sospensioni dei lavori e proroghe;
  • Oneri a carico dei contraenti;
  • Criteri di misurazione dei serramenti con indicate inclusioni ed esclusioni e dimensioni minime di fatturazione;
  • Aspetti economici;
  • Modalità di accettazione delle forniture;
  • Modalità e criteri di collaudo finale;
  • Garanzia e responsabilità su difformità e vizi.

Nuovi ruoli: iter e responsabilità

Se sono presenti progettista architettonico e direttore dei lavori, l’iter prevede:

  • Fase 1: scelte progettuali;
  • Fase 2: progetto esecutivo della posa;
  • Fase 3: verifica del progetto esecutivo della posa;
  • Fase 4: predisposizione dei vani di posa;
  • Fase 5: posa in opera dei controtelai;
  • Fase 6: realizzazione del giunto primario;
  • Fase 7: riquadratura e intonacatura dei vani di posa;
  • Fase 8: fornitura dei serramenti in cantiere;
  • Fase 9: posa in opera dei serramenti.

Se sono assenti progettista architettonico e direttore dei lavori, l’iter ridotto prevede: 

  • Fase 1: scelte progettuali;
  • Fase 2: predisposizione dei vani di posa;
  • Fase 3: posa in opera dei controtelai;
  • Fase 4: realizzazione del giunto primario;
  • Fase 5: fornitura dei serramenti in cantiere;
  • Fase 6: posa in opera dei serramenti.

Nuova alleanza tra serramentisti e progettisti

La norma stimola un nuovo spirito di collaborazione tra attori della filiera che hanno sempre operato separatamente. Ora invece l’operatore certificato/qualificato EQF4 potrà supportare il progettista nella stesura delle tavole di posa e sottoporle a verifica / approvazione. Si tratta di una piccola rivoluzione che, superato l’iniziale momento di incertezza, potrà favorire processi puntuali e virtuosi a vantaggio di tutta la filiera.

Progettazione e posa di serramenti

Cosa cambia per il serramentista: pro e contro

L’abbiamo chiesto a William Bisacchi, serramentista-blogger , che replica così:

“L’aggiornamento della norma:

  •  allinea la UNI10818 al mutato quadro normativo in materia di posa in opera dei serramenti in seguito alla pubblicazione del pacchetto UNI 11673;
  • attualizza e adegua i contenuti alle concrete necessità di cantiere, distinguendo tra i contesti più articolati (commesse vere e proprie, con presenza di Progettista Architettonico e Direttore Lavori) e contesti più contenuti (sostituzioni presso l’unità di pertinenza del privato, in cui tra gli attori in gioco non rientrano le due figure suddette);
  • precisa ciò che rientra e ciò che non rientra nel campo di applicazione della normativa.

In pratica,  la nuova revisione della norma 10818 va a chiarire alcune lacune della vecchia versione: sono molto felice di questo perché definisce i ruoli distinguendo i casi in cui è presente il progettista e i casi in cui – nella sola sostituzione di infissi – non è naturalmente presente. Secondo me, la norma aiuta e tutela tutti i serramentisti e posatori che vogliono lavorare a regola d’arte, congiungendosi alla norma 11673 che definisce i criteri di posa in opera e posatori.”

Il ruolo di ALPAC

La nostra azienda lavora già da molti anni con gli stessi obiettivi dell’aggiornamento normativo, -commenta Stefano Zannoni, Direttore Commerciale Alpac area Retail, – premesso che oggi parlare solo di finestra è un concetto superato in quanto è necessario ragionare in termini di gestione integrata del sistema finestra. Il metodo Alpac affronta efficacemente ed integralmente la gestione del foro finestra favorendo il dialogo e la condivisione tra i diversi soggetti impegnati in cantiere (progettista – impresa – serramentista – posatore), poiché li allinea e coordina tutti verso un unico obiettivo: fornire prestazioni certificate del sistema finestra nel rispetto delle norme di riferimento. 

La nuova norma 10818/23  precisa che tutto ciò avvenga tramite progettazione da parte del progettista – se presente – o tramite le prescrizioni del serramentista – quando l’intervento non prevede la presenza di un progettista.

La prefabbricazione Alpac – aggiunge Zannoni –  coniuga tutta la varietà della produzione personalizzata adattandola alle peculiarità di ogni intervento immobiliare nuovo o di riqualificazione, spostando in fabbrica delle lavorazioni che un tempo si facevano in cantiere. Considerando che in Italia esiste una varietà quasi infinita di finiture, il fatto che queste lavorazioni vengano già soddisfatte in sede di prefabbricazione è un bel vantaggio per il cantiere in termini di risparmio di tempo e drastica diminuzione degli imprevisti, a tutela di tutti gli attori della filiera del nodo finestra. Oggi più che mai il serramentista evoluto troverà vantaggi e benefici nel know-how tecnico e progettuale sviluppato da Alpac  e nell’utilizzo dei nostri controtelai monoblocco per ottimizzare i tempi, dimezzare gli imprevisti e allontanare i contenziosi”.

Conclusioni

La nuova UNI 10818, che guarda anche all’imprescindibile tema della sostenibilità, rappresenta un ulteriore passo verso un futuro di maggior collaborazione tra serramentisti certificati EQF4, progettisti e fornitori impegnati su progetti di posa in opera. Il suo obiettivo è anche quello di intrecciare norme e competenze per offrire più garanzie al committente e contribuire così alla crescita di un’edilizia più virtuosa e sostenibile.

Silvia Bertoldi