Prevenire la propagazione del fuoco in facciata: gli aggiornamenti normativi
Il tema connesso alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili è stato affrontato per la prima volta in Italia già nel 2010 ed è stato studiato fino ad arrivare alla RTV13 nel 2022.
Facciamo chiarezza su quali siano gli obblighi su edifici nuovi ed esistenti relativamente ai requisiti di sicurezza antincendio sulle facciate
La norma RTV 13
Lo scorso 7 luglio 2022 è entrato in vigore il DM 30.04.2022 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022: al suo interno, l’Allegato 1 contiene la Regola Tecnica Verticale (RTV) riguardo le chiusure d’ambito degli edifici civili ed inserita come “Capitolo V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili” nella Sezione V del Codice di Prevenzione Incendi. Più comunemente questa norma ha il semplice nome di RTV 13.
Prevenzione del fuoco in facciata: come siamo arrivati alla RTV13?
La pubblicazione della RTV13 rappresenta un segnale forte in risposta ai diversi eventi avvenuti negli ultimi anni, a partire dall’incendio della Torre dei Moro a Milano nell’agosto 2021 (fortunatamente non ci sono state vittime) e dalla tragedia della Grenfell Tower a Londra nel 2017, per finire con quelli che hanno coinvolto edifici civili in Cina, in Spagna, e addirittura i grattacieli di Dubai – l’ultimo ha coinvolto la facciata di un edificio residenziale di 35 piani nella notte tra il 6 e il 7 Novembre 2022.
È doverosa, tuttavia, una premessa sulla cronistoria della normativa, in quanto sarebbe sbagliato pensare – e far passare il messaggio – che il tema “sicurezza antincendio delle facciate” nasca solo nel 2022 in risposta agli eventi sopracitati.
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Il tema della sicurezza antincendio delle facciate in Italia
Infatti, il tema connesso alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, per la prima volta in Italia, è stato affrontato già nel 2010 con la Lettera Circolare n. 5643 del 31.03.2010 attraverso cui veniva emanata la Guida Tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, aggiornata poi nel 2013 con la Lettera Circolare n. 5043 del 05.4.2013 (o più semplicemente linea guida facciate 2013).
Le stesse linee guida nel tempo sono state di fatto rese cogenti in alcuni casi, in particolare:
- Nella prima versione della Regola Tecnica Orizzontale o RTO (DM 3.8.2015 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi) era specificato che le linee guida sulle facciate erano utile riferimento normativo;
- Con il DM 25.1.2019 – “Modifiche ed integrazioni all’Allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione” (che ha aggiornato il DM 16.5.1987 – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” relativo agli edifici civili soggetti ai controlli dei VVF), nei casi di nuova costruzione su interventi che riguardano almeno il 50% delle facciate, le linee guida sulle facciate sono da considerarsi utile riferimento.
Infine, si ricorda che:
- il DM 16 maggio 1987 altro non è che la normativa tecnica antincendio per gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m che, come detto, è stata integrata dal DM 25.1.2019
- il DM 19 maggio 2022 è invece la nuova regola tecnica verticale per gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m o anche chiamata RTV 14; si precisa che tale norma non è al momento obbligatoria ma può essere utilizzata
Conclusa questa veloce premessa, concentriamoci sulla nuova regola tecnica verticale (RTV 13).
La nuova RTV13: prevenire la propagazione del fuoco in facciata
Come detto in precedenza, il 7 luglio 2022 è entrata in vigore la RTV 13 ossia la Regola Tecnica Verticale sulle chiusure d’ambito; normativa che diventa obbligatoria in tutti i casi di applicazione della RTO (DM 3.8.2015 e s.m.i.) per quanto riguarda l’involucro edilizio (facciate e coperture) di edifici ad uso civile.
Il foro finestra rientra tra le chiusure d’ambito sopra citate, gestire correttamente il suo isolamento diventa fondamentale per prevenire la propagazione del fuoco tra piani e in facciata, per questo anche il controtelaio coibentante o il monoblocco termoisolante devono rispondere ai requisiti specifici che vediamo di seguito.
Ricordiamo che per la RTO gli edifici ad uso civile sono quelli con attività civili ossia alberghi, scuole, uffici, ecc..
Ad oggi quindi lo stato applicativo delle normative risulta il seguente:
TIPO DI EDIFICIO | NORMA DI RIF. PER LE FACCIATE |
edifici ad uso civile soggetti alla RTO | RTV 13 |
edifici civili esistenti soggetti al DM 16.5.1987 | Linee guida facciate 2013 |
edifici civili nuovi soggetti al DM 16.5.1987 | Linee guida facciate 2013 |
edifici civili nuovi soggetti alla RTV 14[*,**] | RTV 13 |
altri edifici soggetti alla RTO ma non civili | Capitolo S.1.7 della RTO |
*al momento di carattere volontario
** RTV 14 – “Edifici di civile abitazione” (DM 19/05/2022 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”) in vigore dal 29 giugno 2022.
Relativamente alla tabella di cui sopra si precisa che con l’entrata in vigore del DM 3.9.2021 – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, nei casi in cui non si ricadrà nell’applicazione del MINI CODICE, si dovrà applicare il DM 3.8.2015 e s.m.i.; vien da sé che le applicazioni della RTV 13 saranno quindi molteplici, non per forza sulle sole attività soggette ai controlli VVF.
Sia la RTV 13 che la linea guida del 2013 non prevedono requisiti nei casi in cui l’edificio in questione sia protetto da impianto di spegnimento automatico o che vi sia un carico d’incendio basso (carico d’incendio specifico pari al massimo a 200 MJ/mq).
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La classificazione degli edifici Sa, Sb e Sc:
Entriamo nel merito della norma RTV 13; la stessa suddivide gli edifici in tre classi Sa, Sb e Sc:
Sa nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- Affollamento massimo 300 persone
- Altezza antincendio -1 < h ≤ +12 m
- Assenza di utenti con rischio vita D1 o D2 (utenti soggetti a cure mediche)
Sempre nella categoria Sa ricadono:
- Edifici fuori terra monopiano
Appare chiaro come non sia banale trovare degli edifici soggetti alla RTO che ricadono in tale categoria; per gli edifici Sa non vi sono particolari obblighi previsti dalla RTV 13, ma in caso di compartimentazioni andranno comunque osservate le fasce di rispetto.
Nella classe Sb ricadono gli edifici che non possono essere classificati in Sa con altezza antincendio ≤ 24 m e che non hanno utenti con rischio vita D1 o D2
Gli edifici, viceversa, che hanno altezza antincendio sopra i 24 m o che presentano utenti con rischio vita D1 o D2 (e che ovviamente non sono monopiano fuori terra) ricadono in Sc.
Ricordiamo che quanto indicato nella RTV 13 è da ritenersi come soluzione conforme, pertanto, è possibile applicare soluzioni alternative con le metodologie indicate nel Capitolo G2 della RTO (vedasi tabella a seguire).
Vediamo ora le modifiche introdotte sulle facciate semplici (esempio quelle a cappotto) e quelle a doppia pelle. Per ora tratteremo solo quelle ventilate, quindi con intercapedine non ispezionabile; in primis ci concentreremo sulla reazione al fuoco, per poi passare alle altre tematiche.
Reazione al fuoco in facciata
Per gli edifici Sa non vi è alcun obbligo, ma è consigliato l’utilizzo di materiali classificati GM3 secondo la RTO, mentre per gli edifici che ricadono in Sb o Sc si deve rispettare rispettivamente le classificazione GM2 e GM1. La RTO ossia il DM 3.8.2015 s.m.i. al capitolo S1, tratta la reazione al fuoco ma non prevede una specifica tabella per i materiali di facciata, pertanto, si devono estrapolare dalle tabelle dedicate a pareti, soffitti e isolanti.
Un’importante precisazione per quanto riguarda i “KIT” in quanto in questo caso il requisito di reazione al fuoco non è richiesto sui singoli componenti, ma bensì sul sistema finale, in quanto commercializzato appunto come “KIT”. Secondo quanto definito nella Sezione G del Codice di Prevenzione Incendi, con “KIT” si intende “un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione”.
FACCIATA SEMPLICE “CAPOTTO” | ||
Tipologia | Edificio Sb | Edificio Sc |
Isolante non in kit * | D-s2,d2 | C-s2,d0 |
Rivestimento del cappotto a parete | B-s2,d0 | B-s1,d0 |
Rivestimento del cappotto a soffitto | B-s2,d0 | A2-s1,d0 |
Cappotto in kit a parete | B-s2,d0 | B-s1,d0 |
Cappotto in kit a soffitto | B-s2,d0 | A2-s1,d0 |
* Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
Dalla tabella emerge come per i cappotti in KIT si richieda una reazione al fuoco del sistema leggermente più restrittiva rispetto alla linea guida del 2013, che prevedeva una reazione al fuoco del KIT pari ad almeno B-s3,d0.
Nel caso di non utilizzo di sistema a KIT, l’isolante potrà avere reazione al fuoco peggiore di quanto era richiesto nella linea guida del 2013 (che chiedeva sempre almeno B-s3,d0).
Nel caso invece di facciata ventilata, abbiamo una grande differenza dovuta al fatto che avremo isolante termico non protetto (in genere non si esegue intonaco) e pertanto cambierà la classificazione.
FACCIATA VENTILATA | ||
Tipologia | Edificio Sb | Edificio Sc |
Isolante a parete o a soffitto nell’intercapedine | B-s2,d0 | A2-s1,d0 |
Rivestimento sul lato esterno dell’intercapedine | Non previsto requisito | Non previsto requisito |
Fasce di separazione* | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
*al fine di impedire la propagazione dell’incendio in facciata tra un compartimento ed un altro sono previste fasce di separazione come indicate nello schema V.13-1
Cosa cambia per le facciate ventilate?
La RTV 13 ha poi introdotto precise prescrizioni per le facciate a doppia pelle, che vengono applicate anche nelle facciate ventilate. Le prescrizioni, oltre a quelle sulla reazione al fuoco già viste, sono principalmente 2:
- Interruzione ad ogni piano dell’intercapedine con elementi in grado di garantire la tenuta dei fumi (almeno E30 per edifici Sb e almeno E60 per edifici Sc)
- La pelle interna deve avere dei requisiti in grado di garantire la tenuta ai fumi e la protezione dall’irraggiamento di un eventuale incendio (almeno EW30 per edifici Sb e almeno EW60 per edifici Sc).
Conclusioni
La RTV 13 ha introdotto prescrizioni aggiuntive sulle facciate che saranno sicuramente un utile punto di partenza per migliorare la sicurezza delle facciate degli edifici.
Il sistema facciata è un “mondo tecnologico” molto complesso ricco di “nodi” e tecnologie, sul quale si deve approfondire ancora molto il tema della sicurezza in caso d’incendio. Il fatto che in Italia non vi siano norme per testare le facciate è sicuramente una lacuna che ci spingerà ad analizzare (come anche indicato in una recente circolare dei VVF) le procedure di altri stati europei che hanno già maturato esperienza in tale campo.
Il Regno Unito, per esempio, prevede di testare (BS 8414) l’intero sistema di facciata con una prova in scala reale, riproducendo una porzione di facciata di altezza almeno pari a 8 m. Alla base vi è una catasta di legno che brucia e se all’altezza di 5 m la facciata prende fuoco o raggiunge temperature troppo elevate, il test non è superato. Non si vuole entrare nel merito della prova, ma la logica alla base di essa, è che nel Regno Unito, consci della complessità del sistema facciata, si è deciso di optare per dei test reali per validare il sistema nel suo complesso.
Negli anni passati si sono condotti anche in Italia delle campagne di test sulle facciate ma che non hanno portato all’adozione di un protocollo condiviso.
Auspichiamo, quindi, che anche in Italia, in tempi ragionevoli, si prosegua nella ricerca e nell’adozione di innovazioni tecnologiche e strategie che possano garantire standard elevati di sicurezza sulle facciate per la quale la RTV 13 così come gli approcci previsti dalla RTO sono il punto di partenza.
Articolo a cura dell’Ing. Gianluigi De Dionigi di Studio Luraschi & Associati