Sblocco cessione del credito Superbonus 110 nella circolare n. 33/E
Le informazioni sullo sblocco cessione del credito Superbonus 110 pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33 del 6 ottobre 2022
Leggi gli aggiornamenti in tema di Bonus Edilizi nell’articolo Superbonus 2023: che cosa è cambiato?
Crediti per il Superbonus
Il 6 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33 per fornire gli opportuni chiarimenti in merito allo sblocco dei crediti relativi alle pratiche Superbonus.
Oggetto della circolare: Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.
Le principali novità operative riguardano:
- la remissione in bonis;
- la correzione degli errori nelle comunicazioni già trasmesse.
Cosa si intende per remissione in bonis?
La remissione in bonis è una specie di ravvedimento operoso;nella fattispecie significa che – in caso di ritardo nella comunicazione della cessione del credito relativa alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 -, il contribuente potrà ancora regolarizzare la situazione pagando la sanzione minima di 250 euro.
La stessa possibilità sarà riconosciuta anche alle Partite Iva e soggetti IRES tenuti ad inviare la comunicazione entro il 17 ottobre: in questo caso la sanzione si applicherà solo per gli invii effettuati nei giorni successivi alla scadenza.
Le condizioni previste per poter approfittare dell’extra time anche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura sono:
- rispetto dei requisiti per l’accesso alla detrazione;
- adozione di comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare se la volontà di cessione o sconto in fattura risulti da un accordo o da un documento di pagamento emesso prima della scadenza ordinaria;
- nessuna attività di controllo in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- versamento della sanzione dovuta.
Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre potranno essere annullate o sostituite entro il 5 dicembre; nessuna proroga invece per eventuali comunicazioni sostitutive annullate o sostituite successivamente.
Errori di comunicazione: nuove indicazioni su cosa fare in caso di ritardi o errori
Le istruzioni della circolare precisano che:
- in caso di errori formalibasterà una segnalazione tramite PEC;
- in caso di errori sostanziali(che incidono su elementi essenziali del credito) si dovrà inviare una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Chiarimenti utili anche in merito alle modifiche in data successiva: se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti mediante l’invio dell’apposito modello allegato alla circolare.
Il modello dovrà essere inviato all’indirizzo mail appositamente istituito:
annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
Doppia pubblicazione in G.U. per la circolare n. 33/E
Queste novità sono state illustrate nella circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 che è stata poi ripubblicata il 7 ottobre con chiarimenti più approfonditi riguardanti la proroga per le unifamiliari.
Focus principali della circolare che farà ripartire le operazioni di acquisto delle banche sono:
- nuove specifiche sulla responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario in presenza di concorso nella violazione;
- l’aggiornamento degli indici di diligenza;
- modifica delle disposizioni delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di “cedibilità” ai correntisti;
- le istruzioni per correggere l’errata comunicazione dei dati per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Si “allentano” le maglie della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave
Con le modifiche apportate al comma 6, articolo 121 del Decreto legge n. 34/2022, la responsabilità in solido tra cedente e cessionario del credito maturato sarà limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
La circolare elenca alcune ipotesi (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo) in cui scatta la responsabilità in solido:
- si considera “dolo” del cessionario il caso di consapevolezza dell’inesistenza del credito e quando sia palese che il credito è fittizio e, nonostante ciò, sia stata autorizzata la compensazione;
- si considera “colpa grave” il caso in cui siano accertate omissioni e negligenze di grande entità: mancata acquisizione della documentazione richiesta dalla legge, asseverazioni relative ad altre unità immobiliari, palese contraddittorietà dei documenti consegnati dal richiedente.
Viene quindi chiarito che:
- saranno punite le “omissioni macroscopiche” in termini di diligenza richiesta, come ad esempio l’assenza dei documentirichiesti per fruire del Superbonus;
- è prevista l’opzione della remissione in bonis(in caso di mancata comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura entro il 29 aprile scorso, ci sarà tempo fino al 30 novembre 2022 per mettersi in regola).
Proroga villette unifamiliari: errata corrige e chiarimenti
La circolare 33/E è stata ripubblicata il 7 ottobre 2022 per modificarne un aspetto controverso emerso dalla lettura del documento.
In particolare, il documento è stato sostituito per una errata corrige a pagina 32, nel paragrafo in cui si chiariscono le regole per l’accesso alla proroga per le unifamiliari.
Sintesi
In merito al calcolo del 30 per cento dei lavori, la circolare dell’Agenzia delle Entrate riveduta e corretta conferma che non contano i pagamenti (come evidenziato nella prima pubblicazione), ma sarà necessario tener presenti esclusivamente gli interventi eseguiti alla data del 30 settembre.
Analisi dettagliata
La seconda versione della circolare (7 ottobre 2022) puntualizza che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
I contribuenti potranno scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.
Qualora al 30/9/2022 non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del DL Rilancio).
L’esempio esplicativo
Anche in questo caso il testo della circolare aiuta il lettore citando un esempio semplificativo: nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di detrazione Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Il Superbonus, secondo alcuni una legge malscritta, è materia complessa che richiede spesso chiarimenti per bloccare le frodi riscontrate nel settore edile e far ripartire invece le operazioni corrette.
Nel caso delle unifamiliari va tenuto presente che contano i lavori eseguiti, non il loro pagamento.
Indici di diligenza: novità
Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate forniscono anche una chiave di lettura aggiornata sugli “indici di diligenza” così da favorire la ripartenza del mercato della cessione del credito dopo il lungo stop causato dalla previsione di regole più stringenti in materia di controlli.
Il rispetto degli “indici di diligenza” esclude i controlli del Fisco sui requisiti di accesso ai bonus, mentre gli elementi che insospettiscono il Fisco e possono far scattare i controlli sono:
- la sproporzione tra ammontare dei crediti ceduti e il valore dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione;
- l’incoerenza reddituale del richiedente;
- la non corrispondenza tra valore del credito e profilo finanziario del contribuente.
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